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C.M. 29/03/2002
a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate, attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola
b) interventi di nuova edificazione in ampliamento per un rapporto superiore al 50% dell'esistente attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola. aliquota I.C.I. al 5 per mille, tutti i rimanenti casi.
2. (Omissis). 3. di stabilire la detrazione ordinaria nella misura di e 103,29. (Omissis) . Il Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2002 nella misura del 5,5 per mille, e aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille per le motivazioni in premessa esposte; 2. di prevedere la detrazione sulla prima abitazione nella misura di L. 200.000 per l'anno d'imposta 2002. (Omissis). Il Comune di VILLAR S. COSTANZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'applicazione della aliquota pari al 5,5 per mille da applicare quale imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di dare atto che viene confermata in L. 200.000 pari a e 103,29 la detrazione per l'abitazione principale cosÌ come stabilito dal Decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni. (Omissis). Il Comune di VOBBIA (provincia di Genova) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
2. di far proprio il contenuto della deliberazione della giunta comunale n. 77/2001 in data 17 dicembre 2001 con cui si fissa l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, al prospetto che segue: n.d. Tipologia degli immobili Aliquote per mille 1 abitazione principale 4 2 altri fabbricati 6 3 aree fabbricabili 6 4 terreni agricoli 6 5 edifici ex rurali 6 Con detrazione di 105,00 per la prima abitazione. (Omissis) . Il Comune di VOLPIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
1. di determinare in via definitiva, (omissis), per il 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: per le abitazioni principali, compresa n. 1 pertinenza: 6 per mille; per gli alloggi non locati: 7 per mille; per tutti gli altri immobili: 6,75 per mille, (omissis); 2. di applicare per il 2002 la detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di e 165,27, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Il Comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di stabilire le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2002, nel modo seguente: 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; 6 per mille quella ordinaria; stabilire nell'importo di e 103,29 (L. 200.000) detrazione per l'abitazione principale, con l'elevazione a e 154,94 (L. 300.000) per i soggetti economicamente e socialmente disagiati e per le categorie di soggetti anziani, di cui alla delibera consiliare n. 89 del 6 dicembre 2000. (Omissis) . Il Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 sarà applicata in questo Comune con le seguenti aliquote differenziate in conformità all'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e/o integrazioni: aliquota di ordinaria applicazione: 6,75 per mille; aliquota ridotta al 5 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate, comprese pertinenze, come definite dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis) .
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